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Il Consiglio
Direttivo Comunale della Sezione Avis di
Montaione
per il quadriennio
2009-2013 è così composto:
| CARICA |
NOMINATIVO |
RECAPITO |
| PRESIDENTE |
Malquori Roberto |
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| VICE-PRESIDENTE |
Arfaioli Marco |
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| SEGRETARIO |
Leoncini Paolo |
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| AMMINISTRATORE |
Cioni Elena |
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| CONSIGLIERI |
Rosi Claudio |
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Trovatelli Fabio |
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Bigazzi Dianella |
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Mazzoni Patrizia |
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Chiarugi Carla |
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Mancini Riccardo |
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Istorico Daniela |
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Statuto dell’AVIS COMUNALE
ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
- SEDE
c.1 L’Associazione
“Avis Comunale di Montaione”
è costituita tra coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, periodicamente
e anonimamente il proprio sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale
in Montaione, via L. Chiti n° 27 ed
esplica la propria attività istituzionale
esclusivamente nell’ambito del Comune
di Montaione.
c.3 L’Avis Comunale di Montaione,
che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché
all’Avis Regionale o equiparata, Provinciale
o equiparata , è dotata di piena
autonomia giuridica,patrimoniale e processuale
rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale
e Regionale – o equiparate –medesime.
ART.
2 - SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis
Comunale di Montaione è un’associazione
di volontariato, apartitica, aconfessionale,
che non ammette discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione,
ideologia politica.
c.2 L’Avis ha lo scopo di promuovere
la donazione di sangue - intero o di una
sua frazione - volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima e consapevole, intesa
come valore umanitario universale ed espressione
di solidarietà e di civismo, che
configura il donatore quale promotore di
un primario servizio socio-sanitario ed
operatore della salute, anche al fine di
diffondere nella comunità locale
i valori della solidarietà, della
partecipazione sociale e civile e della
tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini
istituzionali propri, con quelli dell’AVIS
Nazionale, Provinciale, Regionale - o equiparate
- sovraordinate alle quali è associata
nonché del Servizio Sanitario Nazionale,
si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini
favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza
di sangue e dei suoi derivati a livello
nazionale e dei massimi livelli di sicurezza
trasfusionale possibili e la promozione
per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori
e dei cittadini che hanno necessità
di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini.
d) Favorire l’incremento della propria
base associativa
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato
e dell’associazionismo;
ART.3
– ATTIVITÁ
c.1 Per
il perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nell’art. 2 del presente
Statuto, l’Avis Comunale - coordinandosi
con l’AVIS Nazionale, Regionale e
Provinciale o equiparata e con le Istituzioni
Pubbliche competenti, svolge le seguenti
attività:
a) Attività di chiamata tramite lettera
o telefonata.
b) Attività di raccolta presso centro
trasfusionale e raccolte straordinarie presso
il distretto sanitario.
c) Promuove e organizza campagne di comunicazione
sociale, informazione e promozione del dono
del sangue, nonché tutte le attività
di comunicazione esterna, interna ed istituzionale
di propria competenza territoriale;
d) Collabora con le altre associazioni di
settore e con quelle affini che promuovono
l’informazione a favore della donazione
di organi e della donazione del midollo
osseo;
e) Promuove
la conoscenza delle finalità associative
e delle attività svolte e promosse
anche attraverso la stampa associativa,
nonché la pubblicazione di riviste,
bollettini e materiale multimediale;
f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi
e le finalità indicate dall’Avis
Regionale e/o Nazionale, attività
di formazione nelle materie di propria competenza
anche per istituzioni ed organizzazioni
esterne, con particolare riferimento al
mondo della scuola e delle Forze Armate;
g) Promuove e partecipa ad iniziative di
raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali
ed umanitari, al sostegno della ricerca
scientifica;
h) Intrattiene rapporti con gli organi della
Pubblica Amministrazione al proprio livello
territoriale e partecipa alle Istituzioni
Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri
rappresentanti all’uopo nominati;
c.2 Al fine del perseguimento delle attività
istituzionali e di tutte quelle ad esse
strumentali, conseguenti e comunque connesse,
l’Associazione può compiere
esclusivamente attività commerciali
e produttive marginali, in osservanza delle
condizioni di legge.
ART.
4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 E’
socio dell’Avis Comunale chi dona
periodicamente il proprio sangue, chi per
ragioni di età o di salute ha cessato
l’attività donazionale e partecipa
con continuità alla attività
associativa e chi, non effettuando donazioni,
esplica con continuità funzioni non
retribuite di riconosciuta validità
nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano
donazioni, ma che esplicano funzioni di
riconosciuta validità in ambito associativo
non può superare 1/6 del numero dei
donatori periodici dell’ Avis Comunale
medesima.
c.3 L’adesione all’Avis Comunale
da parte dei soggetti in possesso dei requisiti
di cui al 1° comma del presente articolo
deve essere deliberata, su istanza dell’interessato,
dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis
Comunale comporta l’automatica adesione
del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché
all’Avis Provinciale e Regionale o
equiparate .
c.5 La partecipazione del socio alla vita
associativa non può essere temporanea,
fatto salvo quanto previsto dall’art.
5.
c.6 La qualifica di socio è personale
e non trasmissibile né in vita né
ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni
del presente statuto partecipa all’Assemblea
Comunale degli Associati con diritto di
voto ed è eleggibile alle cariche
sociali.
ART.
5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La
qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività
donazionale o di collaborazione, senza giustificato
motivo, per un periodo di due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli
obblighi derivanti dal presente statuto
o per comportamento contrario ad esso, per
immoralità e comunque per atti che
danneggino l’Associazione e i suoi
membri;
c. 2 In presenza dei presupposti di cui
alla lettera a) e b) del comma 1) del presente
articolo, il socio viene cancellato dal
registro dei soci con provvedimento motivato
del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione
il socio potrà presentare ricorso,
entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei
Probiviri competente, il quale delibererà
in osservanza delle corrispondenti norme
statutarie dell’Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale
dei Probiviri è ricorribile, entro
i 30 giorni successivi all’adozione
dello stesso, al Collegio Nazionale dei
Probiviri, che deciderà inappellabilmente,
ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello
statuto dell’AVIS Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento
di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo
Comunale, il socio espulso perde automaticamente
il diritto al voto, pur nelle more della
decisione definitiva sull’espulsione
da parte degli organi di giurisdizione competenti
e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione
deliberato ai sensi del presente articolo
estromette il socio dall’Avis Comunale,
da quella Provinciale e Regionale - o equiparate
- sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.
ART.
6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis
Comunale può istituire un albo di
benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro,
persone fisiche o giuridiche, che hanno
contribuito o che contribuiscono anche una
tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo
morale e materiale dell’Associazione
e siano stati considerati tali dal Consiglio
Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà
attribuire la qualifica di benemerito anche
a personalità del mondo scientifico
e/o accademico che si siano prodigati nei
campi e nelle materie afferenti all’ambito
di attività associativa.
ART.
7 – ORGANI
c.1 Sono
organi di governo dell’Avis Comunale
:
a) l’Assemblea Comunale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Comunale;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis
Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART.
8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea
Comunale degli Associati è costituita
da tutti i soci che, all’atto della
convocazione dell’Assemblea medesima,
non abbiano presentato domanda di dimissioni
e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea
Comunale i soci di tutte le Avis di base
eventualmente esistenti sul territorio di
competenza nonché le Avis di base
medesime, che vi partecipano a mezzo dei
loro Presidenti e rappresentanti legali
o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare
alla seduta dell’Assemblea, ogni socio
potrà farsi rappresentare, conferendogli
delega scritta, da un altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere
portatore di più di una delega.
c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati
si riunisce in via ordinaria almeno una
volta l’anno, entro il mese di febbraio,
per l’approvazione del bilancio consuntivo,
predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale,
nonché per la ratifica del preventivo
finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre,
ogni qualvolta deve assumere delibere di
propria competenza, qualora fossero in gioco
interessi vitali dell’Avis Comunale
e nei casi di impossibilità di funzionamento
degli organi dell’Associazione, nonché
ogni qualvolta lo riterrà necessario
il Presidente o fosse richiesto congiuntamente
da almeno un decimo dei soci o dal Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata
dal Presidente dell’Associazione con
avviso scritto inviato almeno quindici giorni
prima della seduta ovvero, in caso di urgenza,
a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l’Assemblea
è validamente costituita quando siano
presenti almeno la metà dei suoi
componenti; in seconda convocazione è
valida qualunque sia il numero degli associati
presenti direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea
sono valide ove risultino adottate a maggioranza
dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti
dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti,
la proposta oggetto di deliberazione si
intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale
degli Associati partecipano di diritto i
componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni
in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino
la responsabilità dei componenti
del Consiglio, gli stessi non partecipano
al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea
Comunale viene data comunicazione all’Avis
Provinciale, la quale potrà inviare
un proprio rappresentante.
ART.9
- COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta
all’Assemblea:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo,
accompagnato da una nota di sintesi sull’attività
svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo
Comunale e dalla relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario,
approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo
e delle direttive generali per il funzionamento,
il potenziamento e l’espansione dell’Associazione,
proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti
del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno
i soci nell’Assemblea Provinciale
o equiparata sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l’approvazione delle modifiche
statutarie proposte dal Consiglio Direttivo
Comunale;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale
della proposta dei candidati alle cariche
elettive dell’Avis Provinciale;
i) lo scioglimento dell’Associazione,
su proposta del Consiglio Direttivo Comunale
ovvero di almeno un terzo degli associati,
j) la nomina dei liquidatori
k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo;
l) ogni altro adempimento che non sia stato
demandato, per legge o per statuto, alla
competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale
degli Associati non sono delegabili né
surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
ART.
10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il
Consiglio Direttivo Comunale è composto
dai membri, eletti dall’Assemblea
Comunale degli Associati nel numero stabilito
dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così
formato, elegge al proprio interno il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere
- che, per delibera del Consiglio stesso,
può anche coincidere con il Segretario
- i quali costituiscono l’Ufficio
di Presidenza, cui spetta l’esecuzione
e l’attuazione delle delibere del
Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce
in via ordinaria almeno due volte l’anno,
entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente
per l’approvazione definitiva del
preventivo finanziario e dello schema di
bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Comunale degli Associati
nei termini di cui al comma 6 dell’art.
8 e in via straordinaria ogni qualvolta
lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo
dei suoi componenti ovvero lo richieda il
Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti. Inoltre potrà curare la variazione
- ove giudicato necessario e/o opportuno
- tra i capitoli di spesa del preventivo
finanziario già ratificato dall’Assemblea
Comunale degli Associati, nel rispetto della
somma complessiva delle uscite ovvero la
variazione per nuove o maggiori spese compensate
da nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso
scritto, inviato nominativamente almeno
otto giorni prima e, in caso di urgenza,
anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica
inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con
la presenza della maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti, fatta eccezione per
quelle di espulsione di un socio o della
proposta di modifica statutaria da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea
comunale, per le quali occorre il voto favorevole
di almeno metà più uno dei
componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute
del Consiglio Direttivo Comunale per tre
volte consecutive, senza giustificato motivo,
determina la decadenza dal Consiglio medesimo,
con deliberazione adottata all’atto
dell’approvazione del verbale della
seduta successiva a quella in cui si è
verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato
vengano a mancare uno o più Consiglieri,
nell’ordine subentrano i non eletti,
fino al numero corrispondente a quello dei
Consiglieri, fissato ai sensi del comma
1 del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta
interpellati, nell’ordine di cui al
comma 9, non possano o non vogliano accettare
la carica, il Consiglio procede alla sostituzione
mediante cooptazione tra i soci al momento
statutariamente in regola. In ogni caso
non è consentita la cooptazione,
nel corso dello stesso mandato, della metà
dei componenti del Consiglio ma, in tal
caso, si procederà al rinnovo dell’intero
Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati
decadono dalla carica insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga
a mancare contestualmente la maggioranza
dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano
tutti i poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell’Associazione,
fatti salvi quelli espressamente riservati,
per legge o per statuto, all’Assemblea
Comunale degli Associati, nonché
l’esecuzione e l’attuazione
delle delibere di quest’ultima e l’esercizio
di ogni altra facoltà ritenuta necessaria,
utile od opportuna per il raggiungimento
dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà,
altresì, ove ritenuto necessario
e/o opportuno, nominare un Direttore Generale
e/o un Direttore Amministrativo, fissandone
con apposita delibera competenze, funzioni,
compensi e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo
partecipa di diritto alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale - fatta eccezione per
quelle in cui vengano trattate questioni
che li riguardino - con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà,
inoltre, costituire un Comitato Esecutivo
– composto secondo le modalità
enucleate con apposita delibera, nella quale
verranno stabilite anche le competenze del
Comitato medesimo –
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza
e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente
il Consiglio Direttivo Comunale nei termini
e con i quorum costitutivi e deliberativi
di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo,
si applica la lett. d) del 2° comma
dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale
possono essere singolarmente delegati, dall’organo
stesso, al Presidente al Vicepresidente,
all’Ufficio di Presidenza, al Comitato.
ART.11
- IL PRESIDENTE
c.1 Il
Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo
Comunale al proprio interno, presiede l’Avis
Comunale, ne ha la rappresentanza legale
ed ha la firma sociale di fronte ai terzi
ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea
Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo
Comunale e l’Ufficio di Presidenza,
nonché formularne l’ordine
del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione
delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale
i nominativi delle persone che dovranno
prestare la propria opera in favore dell’Associazione,
a titolo di lavoro subordinato o autonomo
ovvero di consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i
provvedimenti straordinari nelle materie
di competenza del Consiglio Direttivo Comunale,
con l’obbligo di sottoporli alla ratifica
del Consiglio medesimo in occasione di una
riunione che dovrà essere convocata
entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti,
il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporanei,
il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente
fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza
o dell’impedimento temporanei del
Presidente.
ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
c.1 Il
Collegio dei Revisori dei Conti è
costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea
Comunale degli Associati tra soggetti dotati
di adeguata professionalità
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e
possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula
in apposite relazioni le proprie osservazioni
e conclusioni e svolge ogni altro compito
attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano
di diritto all’Assemblea Comunale
degli Associati, senza diritto di voto,
intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale in cui vengano assunte deliberazioni
in ordine al preventivo finanziario ed al
bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì
essere invitati a partecipare, per dare
i chiarimenti del caso, alle sedute del
Consiglio Direttivo Comunale ove siano in
trattazione materie afferenti alla loro
competenza.
c.6 Ove la situazione economico-finanziaria
dell’Associazione non dovesse ritenere
necessaria la costituzione di un Collegio
di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale
può richiedere all’Assemblea
Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente
alla nomina di un solo Revisore, dotato
di adeguata professionalità
ART.13
- PATRIMONIO
c.1 Il
patrimonio dell’Avis Comunale, costituito
da beni mobili ed immobili , ammonta attualmente
a complessivi 1.500,00 Euro.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà
essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di
istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti,
le erogazioni ed i contributi da parte di
quanti – soggetti pubblici e privati
– condividendone lo scopo, vogliano
il potenziamento dell’istituzione
anche con riferimento ad iniziative specifiche
o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante anche
dalle attività commerciali e produttive
marginali svolte dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà
all’investimento, all’utilizzo
ed all’amministrazione dei fondi di
cui dispone l’Associazione, nel rispetto
dei propri scopi
c.4 E’ vietato all’Associazione
distribuire, anche in modo indiretto, eventuali
utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione
devono essere destinati unicamente alla
realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.
14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio
finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà
essere approvato dal Consiglio Direttivo
Comunale il preventivo finanziario dell’anno
successivo che verrà ratificato entro
il mese di febbraio dall’Assemblea
Comunale degli Associati, la quale nella
stessa occasione approverà il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
ART.15
– CARICHE
c.1 Tutte
le cariche sociali sono quadriennali e sono
non retribuite, fatta eventualmente eccezione
per i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute
in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il
Segretario e il Tesoriere non possono detenere
la medesima carica per più di due
mandati consecutivi. Nel computo dei mandati
si intendono compresi anche quelli già
iniziati e poi interrotti per qualsiasi
causa nonché quelli svolti ai sensi
di cui al combinato disposto dei commi 9,
10 e 12 dell’art. 10, salvo che i
mandati medesimi siano stati svolti per
periodi non superiori ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis regionale,
tenuto conto delle esigenze del proprio
territorio, potrà prevedere una deroga
in ordine alla ineleggibilità per
più di due mandati consecutivi.
ART.16
- ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo
scioglimento dell’Avis Comunale può
avvenire con delibera dell’Assemblea
Comunale degli Associati, su proposta del
Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza
del voto favorevole di almeno i tre quarti
dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto
alla liquidazione di tutte le passività
e pendenze, i beni residui saranno devoluti
all’AVIS provinciale o ad altra organizzazione
che persegue finalità analoghe, sentito
l’organismo di controllo di cui alla
legge 662/96.
ART.
17 – RINVIO
c.1 Per
tutto quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme dello statuto e del regolamento
dell’AVIS Nazionale,quelle dello Statuto
dell’Avis Provinciale o equiparata
e di quello dell’Avis Regionale sovraordinate
che afferiscano all’Avis Comunale,
nonché quelle del codice civile e
delle altre leggi vigenti in materia e in
particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv.
460/97 e successive loro modificazioni ed
integrazioni.
Art.
18 - NORMA TRANSITORIA
c.1
Nelle more dell’approvazione del presente
statuto nei modi e nei tempi di legge, si
applicano le disposizioni del vigente statuto
dell’AVIS Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono
l’incarico - salvo dimissioni o altro
personale impedimento - fino alla scadenza
naturale del mandato triennale iniziato
sotto la vigenza del testo statutario attualmente
in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma
3 dell’art. 15 del presente Statuto
si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente
Statuto comporta l’immediata abrogazione
di tutte le normative regionali e di ogni
altra disposizione da esse derivante oggi
vigente.
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